Dopo aver fissato l’appuntamento, occorre recarsi presso gli uffici comunali con:
- una fototessera recente (fatta al massimo 6 mesi prima, se ne sei sprovvisto la facciamo noi) su fondo chiaro, posa frontale, senza occhiali scuri, a capo scoperto, salvo le esenzioni per motivi religiosi. I tratti del viso devono essere comunque ben visibili (info su cartaidentita.interno.gov.it)
- la carta d'identità scaduta o in scadenza o il documento originale della denuncia in caso di smarrimento o furto
- un valido documento di riconoscimento alternativo in caso di furto/smarrimento o se la carta d'identità che si restituisce non è più idonea all'identificazione della persona. In assenza di documenti di riconoscimento telefonare o mandare una mail per ricevere indicazioni specifiche.
- La tessera sanitaria
Cittadini stranieri
Ulteriore documentazione da produrre:
- extracomunitari: Passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità (o scaduto con ricevute di rinnovo).
- comunitari (primo rilascio): Passaporto o la carta d'identità rilasciati dalla propria autorità.
I cittadini stranieri, per espatriare, necessitano di un documento di identità del proprio Paese di origine; la CIE italiana viene messa non valida per l'espatrio e vale come documento d'identità nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.
Minorenni
La procedura di emissione è analoga a quella prevista per i maggiorenni; il minore deve essere presente per l'identificazione, accompagnato da almeno un genitore.
Sono esentati dalla rilevazione delle impronte e dalla firma del documento i minori di età inferiore ai 12 anni.
Al fine del rilascio ai minori italiani della carta d'identità valida per l'espatrio, è necessario l'assenso di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci. Almeno un genitore deve essere presente, mentre l'altro può compilare e sottoscrivere l'apposito modulo al scaricabile al seguente link
https://piozzano-api.municipiumapp.it/s3/5274/allegati/assenso-al-rilascio-della-cie-a-minore-valida-per-l-espatrio.doc, allegando copia di un proprio documento di identità. Se manca l'assenso di uno dei genitori, occorre il nulla osta del giudice tutelare.
Se il genitore esercita in modo esclusivo la potestà genitoriale (vedovo/a oppure il bambino è stato riconosciuto solo dal padre o dalla madre), non necessita del nulla osta (Legge 21/11/1967, n. 1185, art. 3, com. b).